AVVERTENZA:
 
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
 
 
                               Art. 1.
         Interventi di emergenza a favore delle zone colpite
               da calamita' naturali dell'ottobre 1996
 
  1. Nei territori delle province colpite da  eventi  calamitosi  nel
mese  di  ottobre 1996, per le quali e' stato decretato dal Consiglio
dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile individua, sentite  le  regioni
interessate,  i  territori  dei  comuni  o parte di essi maggiormente
danneggiati.
  2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge  24
febbraio  1992,  n.  225, si provvede a determinare gli interventi di
emergenza che dovranno ricomprendere l'attivita' di primo soccorso  e
di   assistenza   alle   popolazioni  e  le  azioni  necessarie  alla
salvaguardia  dell'incolumita'  pubblica  e  privata,  al  fine   del
ripristino   dello  stato  dei  luoghi,  eliminando,  ove  possibile,
situazioni   di   pericolo   preesistenti,   e    delle    condizioni
socio-economiche  ed  ambientali essenziali per l'avvio della ripresa
delle  normali  condizioni  di  vita  delle  zone  colpite,  compresa
l'attivita' produttiva anche agro-industriale.
 3.  Le  regioni,  nel  cui  territorio  ricadano  le  zone  colpite,
provvedono ad attivare le procedure per gli interventi  di  cui  alla
legge  14  febbraio  1992,  n. 185, e successive modificazioni. (( La
percentuale dei danni di cui all'articolo  3,  comma  1  della  legge
medesima e' fissata nella misura del 25 per cento. ))
((    3-bis.    Per completare e integrare le azioni di somma      ))
(( urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di            ))
(( ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al   ))
(( comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse ))
(( proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate ))
(( e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze   ))
(( medesime.                                                       ))
  4. Per i primi interventi urgenti di cui ai comma 2, e' autorizzata
la  spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi
per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello  stato  di
previsione  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo
onere si provvede, per  l'anno  1996,  quanto  a  lire  7,2  miliardi
iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello
stato  di  previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n.  384,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470,
quanto a lire  3  miliardi  iscritti  in  termini  di  competenza  al
capitolo  7591  della  rubrica  6  dello  stato  di  previsione della
Presidenza    del    Consiglio     dei     Ministri,     intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730,  quanto
a  lire  5  miliardi  iscritti in termini di residui per l'importo di
lire 3,5 miliardi al capitolo  2062  e  per  l'importo  di  lire  1,5
miliardi  al  capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione  di  spesa,  di  cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e
quanto a lire 10 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,
mediante  corrispondente  riduzione  del capitolo 8793 dello stato di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1996  intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995,  n.
560,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.
74.
  5.   Ulteriori   disponibilita'   derivanti   dalle   revoche   dei
finanziamenti  previsti  per  interventi  di protezione civile di cui
all'articolo 8 sono utilizzate per le finalita' di cui al comma 2.
  6.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi
annui,  alla  copertura  degli  oneri di ammortamento di mutui che le
regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al  limite  di
indebitamento  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  le  diverse
tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi  di  cui  al
comma  2.  A  tal  fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere  alle  regioni  e  agli  enti  locali   interessati   mutui
ventennali.  ((  Al  relativo  onere  si  provvede con utilizzo delle
proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla  tabella
C  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  550, volta ad assicurare il
finanziamento  del  fondo  per  la  protezione   civile   che   viene
corrispondentemente ridotto di pari importo. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge 24
          febbraio 1992, n.  225, recante: "Istituzione del  Servizio
          nazionale di protezione civile":
             "Art.  5   (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma  1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in stretto riferimento alla qualita' ed alla  natura  degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
             2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di   emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli  12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni disposizione vigente,  e  nel  rispetto  dei  principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il coordinamento  della  protezione  civile,  puo'  emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo o maggiori danni a persone o a cose.  Le  predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
             4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il  Ministro  per
          il  coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
          degli interventi di  cui  ai  commi  2  e  3  del  presente
          articolo,   puo'   avvalersi  di  commissari  delegati.  Il
          relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto
          della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del  suo
          esercizio.
             5.  Le  ordinanze  emanate  in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
             6. Le ordinanze emanate ai sensi del  presente  articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  3,  comma  1,  della
          legge  14 febbraio 1992, n. 185, recante: "Nuova disciplina
          del Fondo di solidarieta' nazionale": "1. Hanno titolo agli
          interventi di cui al presente articolo  e  ricadenti  nelle
          zone  delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al
          35 per cento  della  produzione  lorda  vendibile,  esclusa
          quella  zootecnica.  A  decorrere  dagli  eventi calamitosi
          verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresi',  dal  computo
          del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle
          produzioni    assicurate,    relativamente    agli   eventi
          determinati  dal  decreto  di  cui all'art. 9, comma 2. Nel
          calcolo  della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le
          perdite  derivanti  da precedenti eventi calamitosi, subiti
          dalla stessa azienda a carico della medesima  coltura,  nel
          corso dell'annata agraria".
             -  L'art.  11-ter  del  D.L.  19 settembre 1987, n. 384,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  novembre
          1987,  n. 470 recante:  "Disposizioni urgenti in favore dei
          comuni della Valtellina,  della  Val  Formazza,  della  Val
          Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia
          settentrionale   e   centrale   colpiti  dalle  eccezionali
          avversita' dei mesi di luglio e agosto 1987", cosi' recita:
             "Art. 11-ter. - 1. Gli interventi previsti dall'art.  1,
          comma  1,  lettera  b),  si  attuano anche nei comuni delle
          province  di  Grosseto  e  di  Viterbo  e  nel  comune   di
          Castellammare  di Stabia, colpiti da eccezionali avversita'
          atmosferiche. L'individuazione dei comuni predetti ha luogo
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
          civile,  sentito  il Consiglio dei Ministri. Per far fronte
          agli  interventi  previsti   nel   presente   articolo   e'
          autorizzata  la  spesa di 100 miliardi di lire a carico del
          fondo per la protezione civile".
             - L'art. 3, comma 9, della legge  28  ottobre  1986,  n.
          730,  recante:    "Disposizioni  in  materia  di  calamita'
          naturali" e' il seguente: "9.  E' autorizzata a carico  del
          fondo  per  la  protezione  civile  la  spesa  di  lire  40
          miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli
          anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per  gli
          interventi   di   riattazione   delle   unita'  immobiliari
          danneggiate dal terremoto del maggio  1985  nei  comuni  di
          L'Aquila Lucoli e Tornimparte in provincia dell'Aquila".
             -  L'art.  6,  comma  1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,
          n.  195, recante:   "Provvedimenti in favore delle province
          di Siracusa, Catania e Ragusa  colpite  dal  terremoto  nel
          dicembre  1990  ed  altre disposizioni in favore delle zone
          danneggiate  da  eccezionali  avversita'  atmosferiche  dal
          giugno  1990  al gennaio 1991", e' il seguente: "1. Al fine
          di  assicurare   la   continuita'   degli   interventi   di
          competenza,  il Fondo per la protezione civile e' integrato
          della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di  lire
          245  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1992  e  1993. A
          decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11,
          comma 3, lettera d), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,
          come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 16, comma 2-bis, del
          D.L.     29  dicembre  1995,  n.   560,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  26  dicembre  1996,  n.  74,
          recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da
          eccezionali  eventi  calamitosi  del   1995   e   ulteriori
          disposizioni   riguardanti  precedenti  alluvioni,  nonche'
          misure urgenti in materia di  protezione  civile":  "2-bis.
          Nel  rispetto  del  limite di spesa non superiore a lire 10
          miliardi  per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome di Trento e di Bolzano e' autorizzata ad
          estendere i benefici previsti dall'art. 1, commi 1, 2 e  3,
          del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e'
          successive   modificazioni,   ai   soggetti   di   cui   al
          decreto-legge  4  novembre  1992,  n.  426, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n.  497,  alle
          medesime condizioni e con le stesse modalita', considerando
          come  acconto  quanto  percepito  dai  soggetti medesimi ai
          sensi della legge 23 dicembre 1992, n.  498,  e  successive
          modificazioni. Tali importi devono considerarsi come limiti
          massimi di spesa".
             - La legge 28 dicembre 1995, n. 550, reca: "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
          Stato (legge finanziaria  1996)".  La  relativa  tabella  C
          riporta   gli   stanziamenti  autorizzati  in  relazione  a
          disposizioni di  legge  la  cui  quantificazione  annua  e'
          demandata alla legge finanziaria.