AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamita' naturali dell'ottobre 1996 1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali e' stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati. 2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l'attivita' di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumita' pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l'attivita' produttiva anche agro-industriale. 3. Le regioni, nel cui territorio ricadano le zone colpite, provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni. (( La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1 della legge medesima e' fissata nella misura del 25 per cento. )) (( 3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma )) (( urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di )) (( ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al )) (( comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse )) (( proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate )) (( e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze )) (( medesime. )) 4. Per i primi interventi urgenti di cui ai comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, quanto a lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, quanto a lire 5 miliardi iscritti in termini di residui per l'importo di lire 3,5 miliardi al capitolo 2062 e per l'importo di lire 1,5 miliardi al capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74. 5. Ulteriori disponibilita' derivanti dalle revoche dei finanziamenti previsti per interventi di protezione civile di cui all'articolo 8 sono utilizzate per le finalita' di cui al comma 2. 6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi annui, alla copertura degli oneri di ammortamento di mutui che le regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali. (( Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile": "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142". - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante: "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale": "1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresi', dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria". - L'art. 11-ter del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 recante: "Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' dei mesi di luglio e agosto 1987", cosi' recita: "Art. 11-ter. - 1. Gli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), si attuano anche nei comuni delle province di Grosseto e di Viterbo e nel comune di Castellammare di Stabia, colpiti da eccezionali avversita' atmosferiche. L'individuazione dei comuni predetti ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri. Per far fronte agli interventi previsti nel presente articolo e' autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire a carico del fondo per la protezione civile". - L'art. 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante: "Disposizioni in materia di calamita' naturali" e' il seguente: "9. E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per gli interventi di riattazione delle unita' immobiliari danneggiate dal terremoto del maggio 1985 nei comuni di L'Aquila Lucoli e Tornimparte in provincia dell'Aquila". - L'art. 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante: "Provvedimenti in favore delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991", e' il seguente: "1. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362". - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2-bis, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile": "2-bis. Nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e' autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' successive modificazioni, ai soggetti di cui al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, alle medesime condizioni e con le stesse modalita', considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. Tali importi devono considerarsi come limiti massimi di spesa". - La legge 28 dicembre 1995, n. 550, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 1996)". La relativa tabella C riporta gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria.